credito-d-imposta1) Il credito d’imposta spetta ai soggetti che cedono la prima casa acquistata con le agevolazioni sulla prima casa ed entro un anno dalla cessione riacquistano altra abitazione con i benefici prima casa. La cessione della “vecchia” può avvenire anche a titolo gratuito (donazione). Non spetta il credito per vendita di abitazione avuta in donazione o successione anche se il donante aveva acquistato come prima casa. Il credito non compete se si riacquista immobile con caratteristiche di lusso.
2) Come può essere “usato” il credito di imposta: in diminuzione della futura imposta di registro, in diminuzione dell’IRPEF dovuta per l’anno del riconoscimento del credito o in compensazione di altri tributi o contributi da eseguirsi mediante modello F 24.
3) Il credito in eccedenza non è mai rimborsato.

ART. 7 Legge 23 dicembre 1998, n° 448