Pensiamo di farvi cosa gradita rendendovi disponibile da prima casastampare e scaricare uno schema sommario che riguarda le agevolazioni 1° casa, il credito di imposta per il riacquisto e la detrazione degli interessi passivi del mutuo e i costi di agenzia. Leggete con attenzione tenendo sempre presente che per motivi di spazio (non basterebbe un libro di 100 pagine) abbiamo volutamente omesso le innumerevoli varianti e casistiche particolari, comprese sentenze “pilota” e i pareri dell’Agenzia delle Entrate ecc…

Nell’acquisto e/o vendita immobiliare non approssimate mai ed approfondite sempre tramite il vostro Notaio o Agente Immobiliare abilitato di fiducia.

L’acquirente al momento dell’Atto notarile non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà uso, usufrutto e abitazione di altra casa nel Comune dove si intende acquistare usufruendo dei benefici. Non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote o in comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e nuda proprietà di casa acquistata (anche dal coniuge) avendo usufruito dei benefici prima casa.
2) L’immobile da acquistare deve essere ubicato nel comune di residenza o bisogna trasferirvi la residenza entro 18 mesi dalla stipula del rogito. La dichiarazione di voler stabilire la residenza deve essere messa nell’atto e si considera avvenuta dalla data della presentazione della domanda in Comune. L’immobile può trovarsi anche nel comune dove si sviluppa l’attività lavorativa principale. Requisiti non richiesti a forze armate o polizia.
3) Per usufruire dell’agevolazione non è previsto l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione principale, condizione necessaria invece per la detrazione degli interessi del mutuo.
4) Non rivendere entro 5 anni l’immobile compravenduto pena la decadenza dei benefici fiscali (e a seconda dei casi, altre spese importanti). In realtà si può rivendere lo stesso senza perdere i benefici se entro un anno dalla vendita si riacquista come prima casa un altro immobile (+credito imposta). Non si applica l’agevolazione per gli immobili di lusso.